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Ammissione ad assegno di maternità

L'assegno di maternità è un assegno concesso alle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità con un reddito - calcolato secondo i criteri dell'ISEE - non superiore a un limite stabilito annualmente dall'INPS e variabile a seconda dei componenti del nucleo familiare. La domanda deve essere necessariamente inoltrata entro sei mesi dalla data del parto.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Comunicazione di conclusione del procedimento inviata al richiedente

Modalità di avvio:

Istanza di parte