Informazioni
Istanza di parte
A chi è rivolto
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Chi può presentare
I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Descrizione
L'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), garantisce continuità amministrativa e giuridica dell'iscrizione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce stabilmente all'estero, affinché non perda i diritti che a questa condizione sono connessi e possa continuare ad essere soggetto dei doveri civici che nascono dall'appartenenza alla comunità nazionale.
Quindi l'AIRE è uno strumento di perseguimento di finalità pubbliche di interesse generale e strumento di utilità pratica e necessario per tutti i cittadini italiani che vivono stabilmente all'estero, e che mantengono un legame con il territorio nazionale, senza soluzione di continuità ed esercitando le loro prerogative con la flessibilità che i registri anagrafici possono garantire.
L'A.I.R.E. consente:
Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:
Per i certificati di cittadinanza con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione all'estero) ed esistenza in vita, è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio.
I certificati di cittadinanza rilasciati dal Comune per gli iscritti AIRE, hanno valore unicamente per il periodo di residenza in Italia.
I certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte), devono esser richieste al Comune dove è stato registrato il relativo atto.
Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici, questi possono rilasciare certificazione di iscrizione nello schedario consolare, il rilascio di certificati di cittadinanza e il rilascio di certificazioni di esistenza in vita.
Carta d'identità
La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:
Carta d’identità elettronica (CIE)
La carta d’identità elettronica (CIE) viene rilasciata esclusivamente dagli Uffici consolari nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.
Si ricorda che l’iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.
Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.
Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo familiare, il libretto di famiglia internazionale, ecc.).
Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.
Voto all'estero
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 283).
Chi può votare all’estero
Solo gli elettori italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).
Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all'estero (AIRE) può votare
Opzione per il voto in Italia
In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.
Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.
Agevolazioni di viaggio
Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufluire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:
Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un’apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; D.P.R. 104/2003, art. 22).
Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.
Come fare
E' necessario rivolgersi ai Consolati italiani all'estero competenti territorialmente
Cosa serve
Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L'iscrizione all'A.I.R.E. è GRATUITA. Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio. L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori.
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
Tempi e scadenze
L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.
Quanto costa
Nessuno
Casi particolari
Trasferimento dell'iscrizione AIRE tra Comuni diversi
Il/la cittadino/a residente all'estero ed iscritto/a all'A.I.R.E. di un Comune italiano può trasferire la sua iscrizione all'A.I.R.E. di in un altro comune solo nei seguenti casi:
Non sono ammesse altre motivazioni (ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione). IMPORTANTE: ai sensi dell'art.2, c.6, d.L. n. 69 del 13.5.1988 e della e Circolare MIACEL n. 5 del 16.04.1993, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Vi è inoltre un'ulteriore possibilità di trasferimento da AIRE ad AIRE, concessa indirettamente dalla norma, data dall'art. 6 della Legge n. 15/1992, che prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune.
Anagrafe e A.I.R.E.
E' l'ufficio incaricato della tenuta del registro della popolazione in ogni comune italiano, che ha come fine quello di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti nel Comune e all'estero, e di quelli che lo sono stati.
Ulteriori informazioni
Sanzioni anagrafiche
Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, gli importi delle sanzioni anagrafiche previsti dall’art.11 della Legge anagrafica n.1228 del 1954 sono stati considerevolmente aumentati: fino a 500,00 Euro per i trasferimenti all'interno dell'Italia, e fino a 1.000,00 Euro per ogni anno per la quale è stata rilevata la violazione per i trasferimenti all'estero, anche AIRE, o dall'estero. Sono sanzionabili tutti i componenti della famiglia, minori compresi, tutti coloro che trasferiscono la propria residenza in una comunità (convivenza anagrafica) e i responsabili della comunità. La sanzione riguarderà anche le persone per le quali sarà accertato che non hanno più la residenza dove precedentemente dichiarato, e verrà applicata qualora venissero cancellate dall’anagrafe per irreperibilità, sanzione che dovrà essere pagata anche qualora, dopo la cancellazione per irreperibilità, regolarizzassero la loro situazione anagrafica.