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Autocertificazione e decertificazione

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Relativamente ai controlli delle autocertificazioni, possono usufruirne tutti i soggetti pubblici e privati.

Anche i privati devono accettare l'autocertificazione

Con il d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art.2 del d.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto L'OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE.

Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71.
Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto. Naturalmente, come già avviene tra le P.A., si potrà comunque rilasciare un’informativa o un certificato, ricordando però che tale modalità è semplicemente sostitutiva o integrativa della verifica dell’autocertificazione, e deve sempre essere totalmente gratuita.

Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le nuove disposizioni introdotte all'art. 71 del d.P.R. n.445/2000, relative ai controlli. Il nuovo comma 1 prevede, infatti, un’attenuazione dell’obbligo di controlli, che ora dev’essere proporzionato “al rischio e all’entità del beneficio”: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono resi le dichiarazioni.”.

Come fare

Come e quando effettuarla

Deve essere effettuata dal dichiarante, su una pagina bianca o su Modello per autocertificazione 1 o Modello per autocertificazione 2, che procederà alla sottoscrizione. Possono essere dichiarati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione. Gli Uffici pubblici e i privati sono obbligati ad accettarla.

La firma sull'autocertificazione non è soggetta ad autentica in alcun caso.

Come compilare l'autocertificazione

L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe.

In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.

L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica (artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi dell'art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989, così come modificato dal d.P.R. n.126/2015, art.1, punto v), contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell’anagrafe (ad esempio la data di decorrenza della residenza).

La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta per email, solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.

La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure “entra con CIE” (utilizzando le credenziali rilasciate al momento della richiesta della Carta di Identità Elettronica) e visualizzare tutti i dati che lo riguardano e che sono conservati negli archivi dell’anagrafe.

Dallo stesso sito può anche stampare l’autocertificazione, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità. 

Tra i documenti allegati a questa pagina sono disponibili due esempi:

  1. autecertificazione di residenza;
  2. autoecertificazione contestuale di residenza e stato di famiglia.

Vincoli

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del d.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. qualità di vivenza a carico;
  25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Detto elenco è esaustivo, chiuso, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista.

Certo, si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. 47.

Peraltro non risulta nessun divieto e produrre un documento contestuale, che comprenda tanto un’autocertificazione quanto una dichiarazione sostitutiva in un unico documento. Il fatto che il Legislatore specifichi che dette dichiarazioni possono essere contestuali all’istanza, può essere inteso tanto nel senso che può essere preparata sul momento, quanto, soprattutto, che un’istanza del tipo “il sottoscritto, nato a.., residente in... chiede …” già costituisce implicita autocertificazione di nascita e residenza.

Casi particolari

Gli stranieri

Tutto il discorso si applica solo agli italiani, oppure anche agli stranieri? Stranieri UE o extra UE?

Anzitutto bisogna comprendere che gli Stati esteri, tanto europei quanto extra UE, hanno una loro legislazione specifica, per cui se un cittadino chiede un certificato per un Comune o altro Ente pubblico estero ha tutto il diritto di ottenerlo, dato che non è detto che in altri Paesi esista l’autocertificazione.

Si emetterà dunque un certificato “valido per l’estero”, contenente tutti i dati previsti dalla nostra normativa.

Viceversa, ricordiamo che l’autocertificazione non esime dalla possibilità di verifica, per cui se uno straniero autocertifica uno stato verificabile in Italia, ad esempio un titolo di studio ottenuto in un Istituto italiano, non ci sono problemi ad accettarla, sempre che non si sia già operato d’ufficio ad acquisire l’informazione.

Se invece i documenti a supporto si trovano solamente all’estero, questo esula dalla competenza dell’ufficiale d’anagrafe e lo straniero dovrà dunque procurare un certificato del proprio Stato, naturalmente tradotto e apostillato o autenticato, a seconda delle convenzioni in essere con il Paese che lo emette.

Attenzione: il documento deve essere in regola con le convenzioni in essere con il Paese che lo emette, che può non essere necessariamente quello di origine: se un cittadino cinese è stato qualche anno in Finlandia, poi si è spostato in Perù, poi è venuto in Italia ed esibisce certificati cinesi, finlandesi e peruviani, questi devono essere in regola con gli accordi relativi ad ogni Stato, non tutti riferiti alle regole in essere con la Cina.

C’è un problema con la verifica delle situazioni dichiarate da cittadini dell’Unione: il Legislatore, forse pensando che lo scambio di informazioni all’interno dell’UE sarebbe diventato più agevole in poco tempo, ha infatti previsto, all’art. 3 del D.P.R. 445/2000, che:

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.”.

Non può essere dato per scontato che le informazioni possano essere ottenute dagli enti pubblici dei paesi dell'U.E., neanche tramite i Consolati italiani all'estero, anzi è probabile che le informazioni non sia possibile ottenerle. In tal caso i cittadini dell'U.E. dovranno presentare la documentazione rilasciati dai rispettivi paesi di appartenenza.

Ulteriori informazioni

L’autocertificazione chiesta in Comune

Non è ragionevole che il Comune rilasci, su richiesta degli interessati, dei documenti riportanti dati del cittadino da autocertificare già compilati, e che il cittadino deve solo sottoscrivere.

Pur con tutta la disponibilità a venire incontro ai cittadini, l’art. 33 del Regolamento anagrafico stabilisce che le informazioni rilasciate dall’anagrafe hanno natura certificativa, in secondo luogo si andrebbe decisamente contro lo spirito dell’intero apparato normativo sulla decertificazione, dato che essa è nata sia per non costringere i cittadini a recarsi in anagrafe, sia per scaricare gli uffici di alcune incombenze.

Oltre che ad essere una procedura illegittima, mette in difficoltà gli addetti comunali che, a volte, si sentono dire “ma nell’altro Comune lo fanno” e passano per poco disponibili, quando invece stanno solamente rispettando lo spirito e la lettera della norma.

La visura dei propri dati personali

E' invece possibile richiedere una conferma scritta (visura) dei propri dati personali (art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989 e artt.12 e 15 del Regolamento UE 2016/679), contenuti negli archivi comunali, ma tale visura non ha valore certificativo nei confronti di terzi, sia pubblici ma anche privati, ma può essere utilizzata per la corretta compilazione dell'autocertificazione. In considerazione delle caratteristiche della visura, questa può essere richiesta e rilasciata esclusivamente al diretto interessato maggiorenne, o relativamente ai figli minori.

Le Pubbliche Amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni sono elencate in una disposizione normativa, il D.Lgs 165/2001: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”

Le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono agenzie ministeriali o interministeriali (agenzia per il farmaco, per la protezione civile, del territorio, delle entrate …). Agenzie che non siano previste da apposite norme, non possono essere considerate Enti Pubblici.

Notiamo che i Tribunali NON sono Pubbliche Amministrazioni, anche se svolgono un servizio di competenza dello Stato; in seguito alla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), l’attività del giudice è separata dalla funzione amministrativa.

Più difficile, invece, dare una definizione di pubblico servizio, attività che può essere anche esercitata da privati: i servizi di telefonia, la fornitura di gas ed elettricità, un servizio di notariato sono tutti servizi gestiti da privati ma di elevato interesse pubblico.

 

Informazioni

Modalità di avvio:

Istanza di parte