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Unione Civile

Descrizione

​Le forme dell'unione​

Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione: la convivenza di fatto (per informazioni visita la relativa pagina) e l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

I requisiti per costituire un'unione civile

  • essere dello stesso sesso;
  • avere compiuto la maggiore età;
  • essere di stato libero;
  • non essere interdetti;
  • non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
  • non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;
  • per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

L'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

Ci si rivolge all'Ufficiale di Stato civile: sono previste 2 comparizioni formali a distanza non inferiore a 15 giorni l'una dall'altra.

Con la prima comparizione le parti formulano la richiesta di voler costituire l'unione civile: l'ufficio avvia la fase istruttoria tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge.

Nella seconda comparizione - verificata l'insussistenza di impedimenti - l'ufficiale dello stato civile - dinanzi a 2 testimoni riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, comprensiva della scelta del regime patrimoniale e dell'eventuale cognome comune e conclude il procedimento dichiarando costituita l'unione.

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

SCELTA DEL COGNOME

Le parti possono stabilire per la durata dell’unione civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione. La parte, il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La variazione è annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato e sarà altresì modificato il suo codice fiscale.

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).

SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE

L’unione civile si scioglie:

per morte di una delle parti;
per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti della negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
per rettificazione di sesso.

Il servizio si svolge esclusivamente su appuntamento.

 

Informazioni

Termini di conclusione:

Entro 30 giorni

Modalità di avvio:

Istanza di parte