Informazioni
Art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Comunicazione di conclusione del procedimento inviata al richiedente
Istanza di parte
L'assegno di maternità è un assegno concesso alle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità con un reddito - calcolato secondo i criteri dell'ISEE - non superiore a un limite stabilito annualmente dall'INPS e variabile a seconda dei componenti del nucleo familiare. La domanda deve essere necessariamente inoltrata entro sei mesi dalla data del parto.